Regolamento di polizia mortuaria
Notizie

Il regolamento di polizia mortuaria: non dimentichiamo il rispetto per il lutto

Un rito di passaggio che unisce nel dolore e nell’amore. Il corteo funebre, oltre ad essere un tributo di commozione e rispetto verso il defunto, è espressione di solidarietà e affetto anche verso la sua famiglia. Purtroppo, recenti fatti di cronaca verificatisi sul nostro territorio, hanno smentito questa attenzione nel momento del dolore, mancando di rispetto a tutti i coinvolti. Un tema a cui vogliamo dare la giusta importanza. Il regolamento di polizia mortuaria che vige in ogni comune detta le regole da rispettare e definisce diritti e doveri per tutti coloro che sono nati, vissuti o deceduti nel comune in questione. Un documento indispensabile che spiega anche norme di comportamento nel caso di famiglie indigenti, dispersione delle ceneri, tumulazione. 

È capitato, però, che l’eccesso di zelo e di rigidità delle parti competenti a far rispettare il regolamento, abbia provocato una sofferenza ulteriore ai famigliari, già costretti ad affrontare il dolore del lutto.

Vediamo quindi cosa è successo e le incongruenze con le quali ci siamo trovati e ci troviamo  a fare i conti nel Comune di Adria.

Polizia mortuaria: chi ne fa parte

La polizia mortuaria riguarda tutte quelle attività connesse alla morte di una persona. Si tratta, cioè, di un insieme di norme di diverso livello gerarchico che disciplinano le pratiche funerarie per il trasporto della salma e l’accoglimento nei cimiteri. Questo insieme di norme unisce esigenze strettamente amministrative a quelle di carattere igienico-sanitario. I principali enti attori delle procedure di polizia mortuaria sono infatti i Comuni, le Aziende Sanitarie Locali mentre sono le imprese funebri, gli operatori cimiteriali e l’utenza coinvolta a doversi attenere alle regole. 

C’è poi il cosiddetto “buon senso” che non sempre viene preso in considerazione. L’applicazione della norma è indispensabile ma, in un lavoro come il nostro, che ci porta a contatto con il dolore delle famiglie legato al lutto, dobbiamo sempre tenere in considerazione che il tatto, il garbo e l’umana comprensione devono essere messi davanti ad ogni applicazione sterile della norma. 

Il caso che ci ha coinvolti, e che ci porta a scrivere queste considerazioni, si è verificato nel cimitero di Adria. Il corteo funebre, a causa di problemi legati alle ridotte possibilità motorie della moglie del defunto, è arrivato al cimitero con 5 minuti di ritardo: tempo che ha portato il responsabile dei servizi a negare l’accesso e la tumulazione della salma. 

Il regolamento di polizia mortuaria in questo caso, all’art. 39, specifica che il corteo funebre deve accedere al cimitero entro la mezz’ora che precede la fine del turno degli addetti. Il ritardo citato ci aveva fatti arrivare sul luogo 25’ prima: un ritardo tuttavia compatibile con le tempistiche previste per la tumulazione. 

Quanto si è consumato dopo lo stop ai cancelli, è dato alla cronaca. Ciò a cui abbiamo assistito è un approccio freddo e disinteressato da parte di chi, il dolore del lutto, dovrebbe invece saperlo gestire. 

Umanità e rispetto dovrebbero essere (e siamo costretti ad usare il condizionale) due requisiti fondamentali per chi, come noi, è operatore di questo settore. 

Il regolamento di polizia mortuaria è articolato e complesso. Vediamo cosa stabilisce e norma. 

Cosa prevede il regolamento di polizia mortuaria?

Il regolamento di polizia mortuaria in Italia è disciplinato principalmente dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e stabilisce le disposizioni relative alla sepoltura dei defunti. Alcuni dei punti chiave includono:

  1. Autorizzazione per la sepoltura
  2. Distanze e requisiti per la sepoltura
  3. Tasse e tariffe
  4. Sepoltura di defunti non identificati o non reclamati
  5. Disposizioni specifiche per la cremazione
  6. Rispetto delle disposizioni religiose e culturali

Sono ben 107 gli articoli di legge contenenti nel regolamento di polizia mortuaria di Adria. Un elenco indispensabile che evita ogni forma di negligenza o di improvvisazione, nel rispetto di tutti. Purtroppo però, anche in questo caso, l’applicazione della norma avviene troppo spesso in modo miope. Facciamo un ulteriore esempio di incongruenza e mancanza di buon senso che, come impresa funebre, ci troviamo ad affrontare. L’accesso al cimitero delle salme. 

Accesso al cimitero di Adria: chi può essere seppellito?

Una salma può accedere al cimitero di Adria (comune) solo se la persona defunta è nata, oppure vissuta e deceduta sul territorio comunale. Troppo spesso si verificano dei paradossi che tolgono il diritto alla sepoltura nel cimitero a chi risponde ai requisiti sopra citati. È il caso della tumulazione di cittadino stranieri, di passaggio nel comune, privi di qualsiasi legame con il territorio, che vengono sepolti nel cimitero della città. 

Nulla di grave se, di contro, non ci fossimo trovati davanti ad un diniego di richiesta di sepoltura al cimitero di Adria di persone non cattoliche ma regolarmente iscritte ad associazioni locali riconosciute (es. l’Associazione della moschea di Adria). Gli aderenti a questa organizzazione locale e stabile nell’area del comune, che frequentano quotidianamente la moschea sentendosi appartenenti alla comunità adriese, si vedono rifiutare le sepolture nell’area dedicata ai “non cattolici” del cimitero comunale, perché non residenti in città.

Un ultimo punto su cui vogliamo portare la vostra attenzione è relativo alla modalità con la quale vengono date in concessione i loculi. Nel prossimo paragrafo vi spieghiamo come, una persona sola e senza eredi deve comportarsi per richiedere un loculo al cimitero di Adria.

La concessione del loculo: senza eredi? No alla “prenotazione”

La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma o delle ceneri per i loculi. Il rilascio della concessione del loculo da parte del comune è subordinato al pagamento della tariffa in vigore che deve essere effettuato anticipatamente ed in un’unica soluzione prima della sottoscrizione della concessione stessa.

La concessione, inoltre, può essere effettuata a favore di un richiedente vivente solo se questi abbia il coniuge tumulato nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto indipendentemente dall’età. 

Cosa significa? Che non è possibile chiedere in concessione un loculo anticipatamente alla morte della persona. Ovvero, una persona a vita ma senza eredi, non può anticipatamente prenotare il loculo per sé stessa. L’unica possibilità viene rappresentata dalla delega. Noi, come agenzia funebre, possiamo farci garante, sotto delega a tempo indeterminato di rappresentanza (mandato di post mortem execundum, art. 1703 c.c.), delle volontà della persona vivente. 

Le norme sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento di un sistema che coinvolge molti attori e che deve garantire un servizio alla comunità. Sarebbe però indispensabile, a nostro avviso, che il buon senso e il rispetto per la persona fossero i fili di congiunzione tra diritto e realtà.

Lascia un commento