Cremazione: rito antico, scelta moderna
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Cremazione: rito antico, scelta moderna

Le sue origini sono antiche. Come, del resto, il nome, che deriva dal latino cremare, ovvero bruciare, ardere. La cremazione, ovvero la pratica di incinerazione di una salma, era conosciuta fin nel Neolitico¹. È stata poi ampiamente praticata da greci e romani. Rito funebre dominante presso numerose popolazioni di vari continenti, specie in India, è una pratica attuale (e in crescita) anche in Italia. 

Come funziona la cremazione

Il corpo di un defunto viene cremato obbligatoriamente racchiuso nel feretro. Non è, infatti, consentita la cremazione senza bara. Le ceneri risultanti dal processo di cremazione, accuratamente separate e raccolte, vengono poi raccolte in un’apposita urna. Questa deve, per legge, essere sigillata e consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto. 

Sono molteplici, dunque, le norme e regolamente da rispettare e gli elementi da tenere a mente. Affidarsi a professionisti consente di avere persone di fiducia che gestiscono l’intero iter per la cremazione del defunto. La nostra esperienza è al vostro servizio, a partire dalla scelta dell’urna più adatta, da scegliere tra numerosi modelli e materiali.

Come avviene la cremazione

Vediamo come avviene la cremazione in Italia. Non tanto dal punto di vista tecnico, ovvero il processo di cremazione, quanto piuttosto a livello legislativo-burocratico. Chi, per esempio, deve autorizzazione la cremazione? La legge² stabilisce che l’autorizzazione alla cremazione sia rilasciata dal Comune in cui avviene il decesso. Il nulla osta è concesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

  • disposizione testamentaria del defunto;
  • iscrizione ad associazioni riconosciute (per esempio le SO.CREM) che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. In questo caso, si espleta una semplice formalità burocratica a cura della nostra organizzazione.
  • In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo.

Per i minori e per le persone interdette l’autorizzazione alla cremazione è concessa in base alla volontà manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.

Dispersione ceneri: cosa dice la legge 

Tra i nostri servizi c’è anche la consulenza. Si tratta di un aspetto tutt’altro che secondario nel nostro lavoro. Parlando, proprio di cremazione, c’è, infatti, ancora oggi un po’ di confusione attorno al tema della ceneri del defunto. È, per esempio, consentita la dispersione delle ceneri? Si possono tenere le ceneri dei defunti in casa? Proviamo a fare chiarezza. 

Le norme vigenti dicono che:

  • la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; 
  • la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari; 
  • spargere le ceneri è vietato nei centri abitati; ok, invece, in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

Le modalità di conservazione delle ceneri sono disciplinate e prevedono alternativamente la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari. Tutto ciò sempre nel rispetto della volontà espressa dal defunto, 

Cosa pensa la Chiesa della cremazione

La Chiesa Cattolica consente la cremazione ai suoi fedeli dal 1963. Nel 2016 l’istruzione Ad resurgendum cum Christo (Per risuscitare con Cristo) ha ribadito, aggiornandolo, quanto già stabilito dall’allora Sant’Uffizio. La Chiesa – si legge – continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti; tuttavia la cremazione non è vietata, «a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana».
Il documento specifica che:

  • le ceneri devono essere conservate in un luogo sacro, cioè nel cimitero. Questo anche per evitare pratiche sconvenienti o superstiziose.
  • Non è consentita, salvo casi gravi ed eccezionali, la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica.
  • Non è permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo. Non si può neppure convertire le ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti.

Quanto alle altre confessioni religiose, il mondo protestante permette la cremazione. La pratica è, invece, vietata ai fedeli delle chiese ortodosse, dell’islam e dall’ebraismo.

NOTE

¹ Fonte Uomini in cenere. La cremazione dalla preistoria ad oggi di Cesare Capone

² Legge n. 130 del 30 Marzo 2001, Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
https://www.camera.it/parlam/leggi/01130l.htm

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